La legge di Bilancio 2017 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la possibilità di fruire dei premi di produttività e potenzia il welfare aziendale per i lavoratori dipendenti del settore privato. Oltre all’innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente previsto per l’accesso alla tassazione agevolata, la manovra finanziaria prevede l’aumento degli importi dei premi erogabili. Viene, inoltre, rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva, anche territoriale, che potrà estendere il beneficio a opere e servizi forniti direttamente dall’imprenditore ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza.
Tra le misure introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la legge di Bilancio per il 2017 prevede il potenziamento delle misure incentivanti riguardanti i premi di produttività e le misure di welfare aziendale in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Premi di produttività.
In particolare, si prevede un sostanzioso innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente, relativo al periodo d’imposta precedente, che consente l’accesso alla tassazione agevolata.
Gli importi dei premi erogabili aumentano:
– da 2.000 a 3.000 euro, nella generalità dei casi;
– da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
La legge di Bilancio 2017 dispone inoltre che non vanno assoggettate all’imposta sostitutiva le somme determinate secondo il valore normale di specifici benefit aziendali, fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione dell’imposta sostitutiva sui premi in argomento.
Si prevede inoltre che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%:
– i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro;
– i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;
– le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.
Welfare aziendale
In materia di welfare aziendale, rientrano tra le misure agevolabili:
– i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
– l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.
Le misure di welfare possono anche essere previste da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e aziendali.
Novità della legge di bilancio 2017
Tassazione agevolata | Detassazione | |
Periodo di applicazione | Dal 1° gennaio 2017 | Dal 1° gennaio 2017 |
Causali di corresponsione | Premi di risultato legati a: | Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali: |
– incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; | – prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari); | |
– somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. | – cessione di prodotti dell’azienda al valore normale | |
– contributi ad enti o casse a fini assistenziali | ||
– contributi versati al fondo di previdenza complementare | ||
Tipologia premio | In denaro, unitamente alla retribuzione. | Erogazione di servizi e prestazioni |
Beneficiari | Lavoratori dipendenti del settore privato: | Lavoratori dipendenti del settore privato: |
– impiegati | – impiegati | |
– operai | – operai | |
– quadri | – quadri | |
– apprendisti | – apprendisti | |
salvo espressa rinuncia scritta. | salvo espressa rinuncia scritta. | |
Limite di reddito conseguito nel 2016 | 80.000 annui | 80.000 annui |
Importo massimo | -3.000 | – |
– 4.000 se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell’organizzazione aziendale | ||
Tassazione agevolata | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale: aliquota 10% | Detassazione totale |
Procedura | L’erogazione deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU | L’erogazione deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU |
Legge di Stabilità 2016 e legge di Bilancio 2017 – Tabella comparativa.
Prima | Dopo | |
Periodo di applicazione | Fino al 2016 | Dal 2017 in poi |
Limite di reddito | 50.000 | 80.000 |
Importo massimo | 2.000/2.500 (coinvolgimento paritetico) | 3.000/4.000 (coinvolgimento paritetico) |
Redditi esenti e non computabilità nel calcolo del limite | Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali: | Ulteriori trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali: |
– prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari); | – contributi alle forme pensionistiche complementari | |
– cessione di prodotti dell’azienda al valore normale; | – contributi di assistenza sanitaria | |
– contributi ad enti o casse a fini assistenziali; | – assegnazione azioni in parola per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi | |
– contributi versati al fondo di previdenza complementare. | ||
Contrattazione nazionale o territoriale | Stipula del contratto/accordo con la determinazione dei criteri di valutazione degli incrementi di produttività e le misure di welfare eventualmente concordate | Possibilità di prevedere, nel contratto/accordo, l’estensione del beneficio a: – opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro;- benefit aziendali- contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie. |