Sono previste due diverse forme contrattuali con due distinti differenti limiti: il libretto famiglia, se il datore di lavoro è una persona fisica non nell’esercizio di impresa o di libera professione, e il contratto di prestazione occasionale per gli altri datori di lavoro.
Per le persone fisiche (cd. famiglie)
Il primo spartiacque è l’utilizzo della prestazione al di fuori dell’attività professionale o d’impresa. In questo caso, se l’utilizzatore è una persona fisica, le prestazioni di lavoro occasionale vengono remunerate attraverso l’utilizzo del libretto famiglia (un libretto prefinanziato da richiedere telematicamente all’INPS) e possono essere richieste esclusivamente per le seguenti attività:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Per imprese e professionisti
In tutti gli altri casi diversi da quelli descritti, invece, è previsto il contratto di lavoro occasionale con un perimetro di applicazione differente in relazione alla tipologia di committente.
Non è possibile ricorrere al lavoro occasionale per le imprese dei seguenti settori: edilizia e settori affini; esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo; miniere, cave e torbiere. Inoltre, dal punto di vista oggettivo, è vietato l’utilizzo del lavoro occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. In buona sostanza la prestazione del lavoratore occasionale deve essere svolta direttamente a favore del committente e non nell’ambito di un contratto di appalto a favore di terzi soggetti.
Per le imprese del settore agricolo, invece, un ulteriore limite riguarda i prestatori che possono essere chiamati a svolgere le prestazioni di lavoro occasionale. L’utilizzo è possibile per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
Fuori da tali casi, per le imprese agricole il contratto di lavoro occasionale è espressamente vietato.
Per le pubbiche amministrazioni
Per le pubbliche amministrazioni il ricorso al contratto di lavoro occasionale è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale ma esclusivamente per le seguenti esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
Limiti alle prestazioni
Va subito evidenziato che la possibilità di attuare prestazioni di lavoro occasionale è ammessa per ciascun anno civile, entro il limite di:
– 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
– 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Ai fini reddituali, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
– titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
– giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;
– disoccupati che abbiano reso la DID;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In ogni caso l’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale non potrà utilizzare il singolo prestatore per un periodo superiore a 280 ore sempre nell’anno civile.
Registrazione su piattaforma Inps e accredito compensi
Gli utilizzatori (persone fisiche, imprese, professionisti) che vogliono usufruire di una prestazione occasionale di lavoro devono prima di tutto registrarsi sulla piattaforma dell’Inps. Poi dovranno versare una somma di denaro che andrà a formare il portafoglio elettronico del datore di lavoro.
Anche il lavoratore si deve registrare sulla piattaforma digitale dell’Inps. A lui spetterà decidere come ricevere il compenso. Può farselo accreditare su un conto corrente fornendo l’Iban o su un libretto postale o farselo accreditare su una carta di credito abilitata. Infine può scegliere anche un bonifico domiciliato da riscuotere agli sportelli postali. Il pagamento dei compensi al lavoratore avverrà direttamente da parte dell’Inps in unica soluzione il giorno 15 del mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate. Tutto il sistema ruoterà sulla piattaforma Inps, scompaiono quindi altri intermediari dei vecchi voucher come le tabaccherie e la vecchia rete dei distributori autorizzati.
Esclusioni
Il ricorso al contratto occasionale è vietato:
– con soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore;
– da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
– da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
– da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività̀ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Importi minimi
Il «Presto» utilizzabile dalle famiglie resta di 10 euro. Il decreto legge, con una formulazione non chiara, ha previsto che il valore nominale di ciascun titolo di pagamento sia di 10 euro, e a carico dell’utilizzatore ci siano 1,65 euro di contributi previdenziali, 0,25 euro di premio Inail e 0,10 di oneri gestionali, quindi il netto pagato al lavoratore è di 8 euro invece dei 7,5 del passato.Per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, che deve essere utilizzato da tutti i soggetti “non famiglie”, il compenso minimo orario è di 9 euro, ma si dovranno pagare almeno 36 euro, cioè il corrispettivo di quattro ore, anche se quelle effettivamente lavorate saranno meno. Ai 9 euro va aggiunto il 33% di contribuzione Inps (2,97 euro), 3,5% di premio Inail (3,2 euro) arrivando così a 12,29 euro. Su questo importo si applica l’1% di oneri di gestione che fanno salire il costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro. Quest’ultimo può riconoscere anche un importo superiore, mentre in agricoltura il minimo è più basso, e pari a quanto stabilito dai contratti collettivi.
Regime fiscale
I compensi di cui si discute percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Adempimenti e sanzioni
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere,
almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, tramite i servizi telematici dell’inps, una dichiarazione contenente:
– i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
– il luogo di svolgimento della prestazione;
– l’oggetto della prestazione;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni, il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro (per i soggetti utilizzatori “non famiglie”), per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.
La mancata comunicazione della prestazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione o la violazione di uno dei divieti sopra riportati. Non è prevista la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
Alla mancata revoca, l’INPS provvederà al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
In caso di superamento dei limiti quantitativi da parte di operatori diversi dalla pubblica amministrazione o comunque del limite di durata della prestazione parti a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, opera la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Come già anticipato da una nota del governo, il lavoratore, nel caso del contratto di prestazione occasionale, ha la possibilità di confermare l’effettiva avvenuta prestazione. Infatti l’utilizzatore, dopo aver effettuato la comunicazione preventiva obbligatoria sulla piattaforma Inps, può revocarla nei tre giorni seguenti a quello dell’attività prevista, nel caso in cui non si sia svolta. Una possibilità che potrebbe essere veicolo di abusi. Per questo motivo il lavoratore potrà entrare nella piattaforma e confermare di aver veramente eseguito la prestazione, inibendo in tal caso la revoca da parte del committente. Oppure se quest’ultimo la revocherà prima della conferma, il lavoratore sarà informato tramite sms e potrà intervenire per comunicare di aver svolto l’attività, garantendosi il diritto all’accredito del compenso.