Pertanto la questione che ha creato molti problemi ai contribuenti titolari di partita IVA ed ai loro consulenti, ovvero l’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 3 del decreto, sembra risolta.
La norma indica espressamente che ricadono nel nuovo obbligo i seguenti crediti:
– IVA;
– imposte sui redditi e relative addizionali;
– ritenute alla fonte;
– imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
– imposta regionale sulle attività produttive;
– crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate rispondendo ai quesiti relativi a quali crediti rientrano nel quali crediti rientrano nel nuovo obbligo, ha aderito a quanto aveva già sostenuto la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro che sul tema aveva diffuso la circolare n. 4/2017, ovvero che sono esclusi dal nuovo obbligo sia il bonus 80 euro che i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730.
Nel caso del bonus Renzi, risponde l’Agenzia, non ci troviamo di fronte ad imposte, ma a qualcosa che è stato già anticipato al contribuente da parte del sostituto d’imposta e che gli viene semplicemente restituito. Quindi non c’è l’obbligo di passare per i servizi telematici e la stessa cosa per l’utilizzo dei crediti che emergono dalla liquidazione da parte dei datori di lavoro in qualità di sostituti di imposta dei modelli 730 dei lavoratori.
Attendiamo un intervento legislativo, in quanto le precisazioni fatte dall’Ufficio costituiscono a tutti gli effetti un’eccezione alla regola generale definita con la Manovra correttiva 2017.